Statuto Associazione dnA Rimini Onlus

STATUTO

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

  1. E’ costituita, con sede in Coriano (RN), Via Rovereta n.45, l’Associazione di volontariato denominata “DNA Rimini, Difesa, Natura, Animali, Ambiente”.
  1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.

Art.2

Scopi e finalità 

  1. L’Associazione opera, in attività di volontariato, a favore di soggetti terzi al fine di promuovere la tutela dell’ambiente naturale e urbano, degli animali di affezione, domestici, proprietà e liberi in natura.

-persegue scopi di utilità sociale, avendo per fine la promozione e l’organizzazione di attività di tutela ambientale e naturale, si pone contro ogni tipo di abuso, danno e manomissione della natura e contro la violenza o i maltrattamenti usati nei confronti degli animali; a tale scopo, l’Associazione intende organizzare attività di: informazione, sensibilizzazione, formazione, denuncia, conservazione e prevenzione attraverso metodi a carattere non violento.

-si prefigge lo scopo di promuovere altresì la tutela dei diritti dei cittadini, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla salute, nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici nonché nei confronti dei soggetti privati che, violando la legislazione ambientale causano danno alle persone, natura, animali e ambiente.

-agisce, inoltre, a tutela della qualità generale dell’ambiente urbano negli aspetti legati al verde, alla qualità dell’aria e delle acque, alle infrastrutture, al rilancio e vivibilità del territorio.

– intende promuovere e realizzare attività di cura, protezione ed accoglienza degli animali (in particolare cani e gatti) randagi o abbandonati al fine di favorire un rapporto rispettoso e equilibrato fra uomo e animale, anche nell’ottica della salvaguardia della salute pubblica;

– si adopera per proteggere e accogliere gli animali abbandonati o randagi, tutelandone i loro diritti e la loro salute con l’obiettivo di darne in adozione il maggior numero possibile a persone o famiglie che si rivelino idonee e interessate.

  1. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, della natura e degli animali, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, ogni attività di intervento diretto e/o di natura promozionale, attraverso le forme dalla stessa ritenute più idonee.

Per raggiungere i propri obiettivi l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

  • organizzare e rappresentare i cittadini operanti in ogni settore, promuovendo e sviluppando ogni attività od iniziativa sia giudiziaria che extragiudiziaria, sia in campo regionale che nazionale ed europeo, tendente direttamente o indirettamente alla tutela dei diritti ed al soddisfacimento delle ragioni degli interessati nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati cittadini e delle aziende di qualunque genere;
  • promuovere lo studio e l’elaborazione di progetti di legge e regolamenti ad integrazione e modifica della vigente normativa in materia di ambiente e ambiente urbano, di benessere animale, inoltrandone la presentazione ad amministratori locali e parlamentari che vorranno attivarsi per la promozione di disegni di legge;
  • gestire direttamente o tramite convenzioni con Enti Pubblici o Privati strutture di ricovero in particolare per cani e gatti randagi o abbandonati per accogliere gli animali abbandonati, fornendo loro cibo, rifugio ed assistenza veterinaria;
  • favorirne l’adozione presso persone o famiglie che risultino idonee, svolgendo a tal fine la necessaria opera di sensibilizzazione;
  • contribuire alla salute collettiva garantendo ai cani e ai gatti periodiche visite veterinarie e tutta l’assistenza possibile al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica;
  • promuovere iniziative culturali, politiche, sociali, editoriali e scientifiche tese a divulgare le finalità dell’associazione;
  • promuovere incontri, dibattiti, convegni, gruppi di studio con enti governativi, forze politiche, organi di stampa e di informazione in genere, nonché promuovere manifestazioni di rilevanza sociale atti a sensibilizzare la pubblica opinione sulle questioni inerenti le necessità dei cittadini in genere;
  • rappresentare e tutelare gli interessi della cittadinanza nei confronti del sistema giudiziario e amministrativo al fine di scongiurare comportamenti e/o provvedimenti amministrativi lesivi sia per la salute dei cittadini che per l’integrità patrimoniale risultante dalle attività antropiche sulla terraferma;
  • svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali 
  1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
  1. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.3

Risorse economiche- Fondo comune

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  2. contributi degli aderenti;
  3. contributi di privati;
  4. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazio­ne né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

  1. L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art.4

Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, che è subordinata alla presentazione d’apposita domanda da parte degli interessati nella quale si dovrà dichiarare di non essere possessore ne di licenza di pesca ne di licenza di caccia
  1. Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
  1. Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
  1. La qualità di socio si perde:
  2. a) per recesso;
  3. b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
  4. c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per reati dolosi contro l’ambiente, l’economia, lo Stato ed in genere contro la pubblica amministrazione;
  5. d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  6. e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l ‘Associazione;
  7. f) per decesso.
  1. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Comitato Direttivo comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
  1. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
  2. a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
  3. b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  4. c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
  5. d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
  1. I soci hanno diritto:
  2. a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  3. b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  4. c) ad accedere alle cariche associative;
  5. d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Art.7

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Comitato Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Tesoriere
  5. e) il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

Art.8

L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
  1. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
  2. a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  3. b) elegge i componenti il Comitato Direttivo;
  4. c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
  5. d) delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;
  6. e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
  1. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
  1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
  1. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

  1. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
  1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mani od a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Art.9

Il Comitato Direttivo

  1. Il Comitato direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e sono eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
  1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato direttivo decada dall’incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato.

  1. Il Comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.
  1. Il Comitato Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:
  2. a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  3. b) predisporre il bilancio;
  4. c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  5. d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  6. e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  7. f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
  1. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
  1. Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da far pervenire con qualsiasi mezzo che garantisca l’avvenuta ricezione della stessa non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  1. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

  1. Il Presidente, eletto dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
  1. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
  1. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art 11

Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere è responsabile del bilancio e propone le iniziative di politica finanziaria.
  1. Il fondo comune dell’Associazione, costituito dalle quote di adesione, da proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal Tesoriere.
  1. Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché dell’esecuzione delle spese; conserva l’elenco ufficiale dei soci che hanno diritto di voto in assemblea: predispone e redige il bilancio dell’Associazione nonché la relazione di bilancio e li presenta al Direttivo per l’approvazione.
  1. Le spese per iniziative non previste dalle delibre dell’assemblea, ed eccedenti l’ordinaria amministrazione, sono proposte dal Tesoriere e approvare dal Comitato Direttivo
  1. I bilanci dell’Associazione sono pubblici.

Art.12

Il Collegio dei Revisori dei Conti
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi di cui un presidente e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni.
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e alle assemblee, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.13

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.14

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art.15

Norma finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.16

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Atto Ricognitorio Vidimato dnA Rimini Statuto dnA Rimini vidimato
Statuto dnA Rimini vidimato

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